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Niente liberazione anticipata speciale «integrativa» per chi ha subito condanne di terrorismo ed eversione

La sentenza della Cassazione, se da un lato preclude l’inapplicabilità del trattamento più favorevole al reo che sia incappato in uno dei reati previsti dall’articolo 4- bis della legge 354/1975, dall’altro sembra offrire una concreta apertura sullo scioglimento del cumulo. Se, quindi, il condannato abbia espiato la pena per il reato più grave, alla scissione deve essere data prevalenza dopo aver valutato che questa possa garantire un risultato favorevole al reo stesso, considerata la ratio di favore per quest’ultimo sottesa alla disciplina della continuazione tra reati

Carmelo Minnella

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