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Mansioni più flessibili in base alle esigenze

La disposizione ha modificato in modo sostanziale l’articolo 2103 del codice civile, che prevedeva che il prestatore di lavoro dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita ovvero alle mansioni “equivalenti alle ultime effettivamente svolte”.

Francesco Ciampi

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