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Nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale cade l’obbligo di convocazione quando l’affidatario è un ente

L’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall’articolo 2 della legge n. 173 del 2015) secondo cui l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore, non trova applicazione nella eventualità l’affidatario sia non una persona fisica, ma un ente e collocataria una comunità.

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