Numero 14 -


L’avvocato «stabilito» può iscriversi all’albo speciale anche se la sua condotta non è irreprensibile

L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli avvocati “stabiliti” è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, del Dlgs. n. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (articolo 17 Rdl n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (articolo 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa...

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