Numero 42 -


Le somme da versare al domicilio del creditore sono solo quelle che non lasciano margini di discrezionalità

Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’articolo 1182, terzo comma, del codice civile, sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale. I presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l’articolo 38, ultimo comma, del codice di procedura civile.

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