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Anche il soggetto gerito può chiedere la restituzione del pagamento indebito effettuato da chi cura i suoi affari

Il compimento di un’attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione di (ancorché transitoria) incapacità naturale, va qualificato, ricorrendo l’ulteriore requisito dell’utilità iniziale della gestione, come gestione d’affari. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 22302/2016. secondo la quale legittimato attivamente a ripetere nei confronti dell’ accipiens il pagamento indebito eseguito nomine proprio dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all’articolo 1705 del codice civile.

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