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Il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini può essere esercitato anche dopo la morte della madre

Il diritto dell'adottato - nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ex articolo 30, comma 1, del Dpr n. 396 del 2000 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di...

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