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Nel giudizio per la restituzione di quanto pagato oltre il canone non rileva lo sfratto per morosità una volta estinto con sanatoria

Nel successivo giudizio per la restituzione della maggiorazione indebitamente percepita rispetto all'equo canone, mentre ha efficacia di cosa giudicata l'ordinanza di convalida per finita locazione quanto alla determinazione dell'uso abitativo, dell'assoggettabilità alla legge n. 392 del 1998 e alla data d'inizio del rapporto locatizio, nessun rilievo assumono le risultanze del procedimento di convalida di sfratto per morosità, se estinto con sanatoria a seguito di pagamento dei canoni scaduti.

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