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La notifica dell’appello al difensore cancellato dall’albo è nulla ma sanabile con la costituzione della parte

La notifica dell’appello eseguita al difensore della parte appellata nel frattempo volontariamente cancellato dall’albo non è affetta da inesistenza, ma da nullità, sanabile per effetto della costituzione della parte appellata o di rinnovazione per ordine del giudice e, in mancanza di tali rimedi, essa determina la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non venendo a decorrere il termine dell’impugnazione fino al venir meno dell’interruzione, determinata dalla cancellazione dell’albo...

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