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Responsabilità dei giudici: il criterio di calcolo degli interessi è una scelta interpretativa pertanto non sindacabile

Ai fini della responsabilità civile del giudice non è ravvisabile l’errore che cade nella fase preinterpretativa dell’individuazione della disposizione allorché la disposizione applicata sia correttamente individuata e non venga a essa attribuito un significato che vada contro ogni possibile significante di essa, e quindi la scelta decisionale circa il criterio di computo degli interessi sul capitale, in quanto frutto di scelta interpretativa, non è sindacabile in sede di promovibilità dell’azione di responsabilità. Lo hanno le sezioni Unite con la sentenza 11747 del 2019.

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