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Responsabilità ante 2017: in caso di malpractice si deve ripartire a metà tra struttura sanitaria e medico

In tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nella ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario. Così la Cassazione con la sentenza 28987/2019.

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