L’interruzione di un contratto senza accordo scritto non può essere classificata come illecito civile e doloso

La brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da lungo tempo ma non basate su un accordo scritto non può essere classificata come illecito civile e doloso perché il rapporto originario rientra nelle obbligazioni contrattuali. Di conseguenza, la competenza è del giudice del luogo in cui l'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata eseguita. E' quanto ha stabilito la Corte di giustizia nella sentenza depositata il 14 luglio.

Marina Castellaneta

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