Residenza abituale del minore è il luogo in cui si trova il centro della sua vita, spetta al giudice individuarlo

L’articolo 8, par. 1, del regolamento (Ce) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni su matrimoni e responsabilità genitoriale, per la Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare tale il luogo al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale

Emilia Maria Magrone

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