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Responsabilità delle banche per frode telematica

LA QUESTIONE Nell'ipotesi di danno al correntista derivante dall'omesso controllo da parte dell'istituto di credito sull'eventuale uso illegittimo di carte di pagamento o di altri strumenti finanziari cd. "elettronici", qual è la natura della responsabilità dell'istituto di credito? L'esistenza del rapporto contrattuale con il correntista riconduce sic et simpliciter la responsabilità dell'istituto di credito a quella contrattuale ex art. 1856 c.c. ? E quali sono i parametri con cui può valutarsi l'esatto adempimento della prestazione contrattuale?

a cura di Monia Cannata,
Avvocato del Foro di Ragusa

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