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Risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante

LA QUESTIONE In tema di appalti, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione in danno del contratto di appalto ex artt. 1453 e 1455 c.c., tutte le volte che, rispettivamente, l'appaltatore incorra in gravi irregolarità e ritardo nell'esecuzione dei lavori, ovvero si renda colpevole di frode o grave negligenza e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali sottoscritte sicché la prosecuzione dei lavori a giudizio dell'ingegnere capo non sia tale da assicurare il loro completamento nei termini prefissati.

a cura di Paola Cosmai
Avvocato

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