Numero 2 -


Responsabilità penale dello spacciatore di stupefacenti per morte dell'assuntore

LA QUESTIONE Lo spacciatore a quale titolo risponde per la morte dell’assuntore della sostanza stupefacente venduta? Si tratta di responsabilità oggettiva o, piuttosto, di colpa? In tale ultima ipotesi, secondo quali modalità deve configurarsi la “colpa”? Può attribuirsi alla disposizione che contempla il reato-base la natura di norma cautelare? È possibile limitarsi a imputare l'evento-morte sulla base della sua mera prevedibilità “in astratto”? In quale misura tali ricostruzioni sono compatibili con il principio costituzionale di colpevolezza?

Elaborato dall'Avv. e

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