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La confisca di opere contraffatte è ammessa dopo la prescrizione solo con un accertamento incidentale sulla colpa del reo

La confisca di esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere d’arte non è obbligatoria in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tuttavia, deve ritenersi necessario per il giudice, nel caso in cui prosciolga l’imputato per prescrizione, al fine di ordinare la confisca, svolgere un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato.

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