Numero 40 -


Ai fini della concessione della messa alla prova occorre tener conto anche delle aggravanti

Nell’individuazione dei reati rispetto ai quali è applicabile l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'articolo 168-bis del Cp, non deve considerarsi la sola pena edittale massima prevista per la fattispecie base, dovendosi ritenere applicabile la regola prevista dall’articolo 4 del Cpp, dove si prevede che, a tal fine, si deve avere riguardo anche «delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».

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