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Reati di criminalità organizzata: possibile intercettare conversazioni o comunicazioni con un “captatore informatico”

In materia di intercettazione telematica, solo limitatamente ai procedimenti per reati di “criminalità organizzata” è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili anche nei luoghi di privata dimora ex articolo 614 del Cp, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 26889/2016.

Giuseppe Amato

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