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Applicabile la messa alla prova ai reati con pena detentiva non superiore ai quattro anni senza calcolare le aggravanti

Per individuazione i reati ai quali è applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'articolo 168-bis del Cp, alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti. Lo hanno detto le sezioni Unite con la sentenza 36272/2016.

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