Numero 42 -


Il giudice non possiede una facoltà indiscriminata di procedere alla discussione con il difensore rinunciante

La proroga del difensore revocato o rinunciante, ai sensi degli articoli 107, comma 3 e 108, comma 1, del codice di procedura penale, fino alla decorrenza del termine a difesa concesso a quello subentrante, non comporta l’indiscriminata facoltà del giudice procedente di nominare in ogni caso il difensore revocato o rinunciante (o addirittura sostituendolo con un difensore d’ufficio investito ai sensi dell’articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale), pena l’irragionevole sacrificio dei diritti dell’imputato e del suo difensore così come scolpiti nell...

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