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Contestazione nuova aggravante: illegittimo non prevedere la sospensione del procedimento con messa alla prova

Per il contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 517 del Cpp va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 141 del 2018.

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