Numero 33 -


In caso di autoriciclaggio scatta la non punibilità se beni o utilità del delitto sono utilizzati in modo diretto

Prosegue l'opera di ricostruzione e puntualizzazione da parte della Cassazione in ordine alla fattispecie dell'autoriciclaggio (articolo 648 ter1, del Cp), che, come è noto, punisce le attività di impiego, sostituzione o trasferimento “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, di beni o altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto (qualsivoglia delitto non colposo) che abbiano comunque la caratteristica specifica di essere idonee ad “ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

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