Numero 10 -


"Tempesta emotiva". L'articolato codicistico penale relativo allo stato mentale dell'imputato necessita di un adeguato supporto scientifico

L'ANALISI DELLA DECISIONE Le motivazioni della Corte di Appello d’Assise- bis sono state edificate censurando l’erronea diagnosi effettuata dalla prima Corte di Appello bolognese (pronuncia n. 29/2019) dopo il rinvio della Cassazione per un nuovo vaglio nella parte in cui erano state riconosciute le attenuati generiche. Tali motivazioni hanno dimostrato, nel nuovo giudizio di merito, che l’espressione “tempesta emotiva” in realtà non possiede alcuna valenza giuridica sennonché sottendere che l’imputato ha agito con rabbia. Per gli effetti di tale...

a cura di Prof. Avv. Vincenzo Lusa

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