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La durata del giudizio per attribuire l’equa riparazione da ingiustificato ritardo non deve superare i due anni

Qual è il termine ragionevole del procedimento nel quale la Corte d'appello deve giudicare dell'irragionevole ritardo verificatosi in un qualsiasi giudizio svoltosi presso il distretto della Corte d'appello “gemellata”? Questo il quesito affrontato dalla Consulta e risolto con la pronuncia di illegittimità della norma che non dispone che la durata complessiva del giudizio per l'attribuzione dell'equa riparazione da ingiustificato ritardo non possa essere superiore al limite biennale.

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