Numero 25 -


Quando scattano nullità, sospensione e risoluzione

Con una “pignoleria” degna di miglior causa, il comma 58 dispone che, nella eventualità sia pendente il procedimento di interdizione di uno dei conviventi, o via sia stato rinvio a giudizio o una misura cautelare, a suo carico, per uno dei delitti previsti dall'articolo 88 del Cc, gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi.

Mario Finocchiaro

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