Numero 41 -


La falsità commessa su un assegno bancario con clausola “non trasferibile” è fattispecie depenalizzata

La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’articolo 485 del Cp, abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) , del Dlgs 15 gennaio 2016 n. 7 e trasformato in illecito civile. Lo hanno stabilito le sezioni Unite con la sentenza 40256 del 10 settembre.

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