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Intercettazioni telefoniche: se il reato è connesso cade il divieto di utilizzo in altri procedimenti

Il divieto probatorio di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni in «procedimenti diversi» da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultano connessi, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 51/2020.

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