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Integrazione del contraddittorio nella chiamata in giudizio del terzo

LA SENTENZA Deve ritenersi esclusa la nullità dell’atto di citazione per integrazione del contraddittorio allorquando, sebbene in esso non fosse espressamente rivolta alcuna domanda nei confronti del nuovo chiamato in causa, la stessa era desumibile dal corpo dell’atto e comunque era stata precisata nella memoria di cui al primo termine dell’art. 183, comma 6, c.p.c., di guisa da rendere sufficientemente determinato il petitum ed integrare non già una mutatio libelli , ma solo un’ emendatio come tale ammissibile e valida.

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