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EDITORIALE

Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato

IL TEMA DELLA SETTIMANA Vita tribolata per le false comunicazioni sociali, oggetto da molti anni di una contesa senza pari e diventate ormai un “vessillo” da colorare a seconda delle epoche storiche e degli accadimenti. Niente di più strano per un Paese poco abituato al concetto di normalità. Siamo qui a registrare - con lo spirito del cronista - l’ennesima “sterzata”, questa volta apparentemente punitiva e salvifica. Per carità, tutte le opinioni sul punto hanno cittadinanza e ben vengano. Per il professor Lanzi il “nodo” della legge 69/2015 sta nelle “valutazioni” di bilancio e nel loro trattamento sanzionatorio.

LEGISLAZIONE

Legge anticorruzione: pene più severe sui delitti contro la Pa e in materia societaria

In materia di reati contro la Pa, con la legge 69/2015 si mira a rafforzare la risposta repressiva, non solo attraverso un complessivo intervento di rivisitazione in peius del trattamento sanzionatorio per i principali reati, ma attraverso l'introduzione di misure volte a rendere più efficace il contrasto giudiziario, operandosi sul fronte delle investigazioni e del recupero delle somme oggetto dell'illecito

La mappa del provvedimento

Dodici articoli, divisi in due “blocchi” omogenei: così si presenta la legge 27 maggio 2015 n. 69. La prima parte è dedicata ai reati contro la pubblica amministrazioni, in particolare l’inasprimento delle pene. La seconda, infine, attiene alle disposizioni penali delle società e dei consorzi.

La lenta “scomparsa” del diritto penale societario italiano

Ora il legislatore si propone di rivitalizzare il reato di «false comunicazioni sociali». Solo l’operatività delle nuove norme dirà se e in che termini ci sia riuscito. Prima però vanno ricordati i punti essenziali delle norme incriminatrici sostituite, vale a dire dei precedenti articoli 2621 e 2622 del codice civile.

Un intervento sulle “comunicazioni” che suscita imbarazzo

Nemmeno i dossier parlamentari a uso di deputati e senatori hanno in alcun modo intercettato la potenziale portata del rinnovato contenuto della condotta tipizzata, coltivando l’illusione che le nuove fattispecie di false comunicazioni sociali abbiano effettivamente ampliato l’ambito applicativo dell’intervento repressivo rispetto a quelle previgenti.

Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie

La novella propone invece due reati di pericolo, integrati a prescindere dalla causazione di un danno a soci o creditori, che ripropongono in buona parte il profilo strutturale della fattispecie contravvenzionale contenuta nel previgente testo dell’articolo 2621 del Cc. Scompare altresì per le società non quotate la procedibilità a querela della persona offesa.

Per le “non quotate” la tenuità del fatto salva dalla condanna

La disciplina delle false comunicazioni sociali è completata dall’articolo 10 della legge n. 69 del 2015 che configura negli inediti articoli 2621- bis e 2621- ter del codice civile rispettivamente, una nuova figura di reato, che costituisce invero un’ipotesi attenuta dell’articolo 2621, e una speciale causa di esclusione della punibilità.

GIURISPRUDENZA

Poche telefonate rendono la molestia di particolare tenuità

Non punibile la molestia lieve che consiste in poche e limitate telefonate. Il giudice che rigetta una richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena per grave infermità deve motivare la scelta in modo compiuto. Il contenuto di una e-mail della Pa non è corrispondenza privata, ma un documento amministrativo ostensibile. Sono alcuni dei principi espressi dai giudici di merito, legittimità e amministrativi in questa settimana.

CIVILE

GIURISPRUDENZA

Legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore dopo controlli difensivi occulti effettuati tramite facebook

Sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi occulti, anche a opera di personale estraneo all'organizzazione aziendale, in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Resta ferma la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l'interesse del datore di lavoro al controllo e alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale.

Uno stratagemma che viola il principio della buona fede

Il datore di lavoro ha predisposto un meccanismo di verificazione della condotta del lavoratore non solo occulto, ma direttamente finalizzato a creare le premesse dell’azione poi contestata, nella certezza che la stessa avrebbe avuto una elevatissima probabilità di realizzazione, attesa la natura del richiamo.

PENALE

GIURISPRUDENZA

Droghe leggere: necessario rivalutare gli aumenti di pena a titolo di continuazione dopo la decisione della Consulta

Per i delitti di cui all’articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle droghe leggere deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 4- bis e 4- vicies ter della legge 21 febbraio 2006 n. 49, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, e ha così determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriore vigente.

AMMINISTRATIVO

Illegittimo affidare un appalto senza indire la gara rinegoziando i vecchi contenuti di un contratto già esistente

La stazione appaltante non può procedere all’affidamento senza un confronto concorrenziale di un appalto dai contenuti novativi. Lo ha stabilito il Tar dell’Aquila con la sentenza n. 398 dello scorso 21 maggio. Sempre in questa occasione i giudici amministrativi hanno anche deciso che la domanda di risarcimento del danno va respinta se il ricorrente non ha assolto l’onere di provare l’esistenza di elementi oggettivi, dai quali desumere, in maniera certa, che c’è stato un pregiudizio economicamente valutabile.

Bocciata la domanda di risarcimento se la prova è generica

Ogni deroga al divieto introdotto di prorogare i contratti aveva comunque una portata meramente transitoria, trattandosi di proroga per periodi al massimo semestrali, riferita ai soli residui - e ormai da tempo esauriti - contratti che sarebbero scaduti entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge n. 62 del 18 aprile 2015.

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

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  1. a

    Arbitrato

    Appalti

  2. c

    Competenza e giurisdizione

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    Società e imprese

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