Risarcibilità del cd. "danno differenziale"
La domanda di risarcimento del danno subito in seguito all’esposizione al sangue infetto di cui alla l. 210/92 non è accoglibile in caso di mancata allegazione di prova sui danni concreti ed attuali subiti. Essa, infatti, non può ritenersi provata in re ipsa, soggiacendo, invero, ai rigorosi principi dell’onere della prova e del principio dispositivo. Il contagio da sangue infetto, tra l’altro, qualora avvenuto in occasione dell’espletamento del proprio servizio a causa della condotta colpevole del datore di lavoro, rientra nella violazione contemplata all’art. 2087 c.c. ed il ristoro del danno è soggetto alla prescrizione decennale.