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EDITORIALE

Mafia e corruzione, fenomeni da sfidare con le stesse armi

IL TEMA DELLA SETTIMANA Per quanto riguarda la minaccia mafiosa oggi le cose sono cambiate. Non siamo più ai tempi del 1965, la criminalità organizzata resta ancora un cancro vasto e diffuso nel nostro Paese, ma gli attuali strumenti e l'efficienza delle forze di polizia e della magistratura sono ai massimi livelli. Con pochi aggiustamenti, secondo Alberto Cisterna, la lotta contro la mafia e la corruzione potrebbe essere più incisiva se uniformata con l’impiego delle intercettazioni e degli agenti sottocopertura.

LEGISLAZIONE

Reclusione più lunga per voto di scambio, furti e rapine

L'inasprimento delle pene, insieme all’aumento delle multe, previsto ora dalla legge 103/2017, riguarda in particolare sei reati: lo scambio elettorale politico-mafioso; il furto in abitazione e il furto con strappo, anche nelle ipotesi più gravi; la rapina, propria e impropria; l'estorsione aggravata.

Da eccezione a regola per chi è detenuto a causa di gravi reati

Quello della obbligatorietà della partecipazione a distanza dell'aula di udienza per i detenuti di reati di grave allarme sociale è uno dei punti più controversi e problematici della riforma. Il legislatore infatti privilegia una visione aziendalistica del processo penale, improntata a mal calcolati criteri economici e sacrificando il diritto di difesa.

Persone offese avvisate sullo stato del procedimento

L'unico limite che può opporsi al diritto di conoscenza è ovviamente quello del “segreto investigativo”, la cui sussistenza potrà portare consapevolmente a non rappresentare lo svolgimento in atto di specifiche attività coperte da riserbo (richieste cautelari, intercettazioni o attività a sorpresa).

Se l’incapacità è irreversibile il processo si chiude

Va accolta con favore la disciplina sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato: si mette fine alla categoria degli eterni giudicabili e si prevede l'immediata definizione del processo. Positive anche le disposizioni su domiciliazione presso il difensore d'ufficio e differimento dei colloqui con l'imputato in custodia cautelare.

Incidente probatorio, termini certi per la proposta

La riforma viene a colmare una lacuna del sistema che la dottrina aveva da tempo segnalato. Lo scopo della nuova disciplina è stato quindi quello di evitare che il diritto di far riserva di incidente probatorio si prestasse a «forme abusive, volte esclusivamente ad ostacolare il compimento dell'atto di indagine».

L’inerzia del Pm giustifica l’avocazione da parte del Pg

L’intervento del procuratore generale trova quale fondamento l’inattività del pubblico ministero che non è attestata dal decorso del termine delle indagini, quanto piuttosto dall’impossibilità di definizione del fascicolo nell’arco temporale di tre mesi impostogli dopo la scadenza del termine di durata delle indagini.

Dipendenti pubblici, obbligo di dare notizia delle imputazioni

Il meccanismo è funzionale a consentire, all'autorità da cui dipende il soggetto, l'esercizio dell'azione disciplinare, i cui accertamenti possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale. Dall'obbligo di informazione per il Pm deriva quello di aggiornare tali dati a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti.

Arginato il rischio di violazione del contraddittorio

Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato dopo avere depositato i risultati delle indagini svolte dal suo difensore, il giudice è tenuto, se il Pm ne fa richiesta per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa, a concedergli un termine (non superiore a sessanta giorni) e a rinviare l'udienza a una data successiva.

L'intento della riforma è scoraggiare i ricorsi solo defatigatori

Il legislatore ha ritenuto di limitare la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omessa.

L’atto di appello deve uniformarsi alla “nuova” sentenza

Il gravame deve indicare, con enunciazione specifica a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, le prove delle quali si deduce l'inesistenza, le richieste, anche istruttorie, e i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.

Intercettazioni: i rischi di una delega troppo generica

Tutti i Paesi del mondo le adoperano. Praticamente, però, solo in Italia le intercettazioni sono destinate a valere come prove del processo penale. Altrove sono lo spunto per preziose informazioni di polizia o di intelligence, ma da noi sono macigni che cadono nelle aule di giustizia e rimbalzano nello stagno mediatico.

Diritto penale minimo, con pochi delitti e più semplificazioni

Alla messa alla prova per gli adulti, all’archiviazione per la particolare tenuità del fatto e alla riparazione pecuniaria, si aggiunge la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola multa o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla sanzione in denaro.

Ampio accesso a misure alternative, ma il 41-bis resta fuori

La delicatezza del tema e le incertezze della politica hanno escluso – per il momento – interventi sul versante della riforma del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis della legge 354/1975. Il “carcere duro” per i più pericolosi appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso, resta dunque escluso.

GIURISPRUDENZA

Furto, no aggravante della destrezza se la vittima è distratta

Da segnalare questa settimana la sentenza delle sezioni Unite penali secondo cui non sussiste l'aggravante della destrezza se il furto commesso da chi si limita ad approfittare di una situazione, dallo stesso non provocata, di disattenzione o di allontanamento del detentore della cosa. In ambito civile, invece, da notare la decisione secondo cui il venditore di un'autovettura usata è tenuto a risarcire il danno al compratore per aver presentato la vettura come praticamente nuova , tacendo il fatto che aveva invece subito un sinistro, nonostante le riparazioni siano state eseguite a regola d'arte .

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