Decreto milleproroghe: slitta al 1° aprile 2019 la nuova disciplina delle intercettazioni
Il decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative.
Il decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative.
Lo slittamento dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni è dovuto alla necessità di completare complesse misure organizzative, anche per la predisposizione di apparati elettronici e digitali. Inoltre sono ancora in corso i collaudi dei sistemi presso le procure nonché l’individuazione e l’adeguamento delle sale di ascolto.
Con il decreto 4 luglio 2018 vengono adeguati gli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
Il decreto del ministero della Giustizia ha ritenuto di dover adeguare la misura degli importi per il diritto di copia e di certificato sulla base della variazione dell’indice Istat registrata nel triennio 1° luglio 2014-30 giugno 2017: nel periodo considerato c’è stato un aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,8%.
L’ordinanza 19780 del 2018 fa la scelta di ritenere indistintamente ricorribili tutti i provvedimenti de potestate, a prescindere sia dalla autorità da cui provengono (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni) sia dal procedimento seguito per giungere alla loro emissione (contenzioso ordinario o di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio).
Essendo indubitabile che il decreto adottato dal tribunale per i minorenni, con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, deve invece ritenersi che tale provvedimento ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus . .
Non incorre in violazione dell’articolo 112 del Cpc il giudice che qualifichi la fattispecie in termini di straining a fronte di una deduzione di mobbing , trattandosi semplicemente di differenti qualificazioni di tipo medico-legale, utilizzate entrambe per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti a incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato e rappresentando, lo straining , un semplice minus del mobbing . Lo sostiene la Cassazione con l’ordinanza 18164/2018.
Si può definire lo straining un minus del mobbing , un illecito non continuativo e non sempre caratterizzato dall’intento di perseguitare o emarginare il dipendente, anche se non di meno produttivo dell’effetto di indurre nel lavoratore la percezione di un’inferiorità nel rapporto con il datore o uno stato di frustrazione che incide su salute e dignità.
Illegittima la norma che consente agli avvocati di astenersi dalle udienze nei processi con imputati detenuti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 180.
La decisione in commento del giudice delle leggi ritiene sostanzialmente inadeguato il bilanciamento operato dalla normativa sub primaria, precisando in primo luogo la “forza prevalente” dei diritti di libertà dell’imputato detenuto a una sollecita definizione del processo rispetto al diritto del difensore di aderire all’astensione collettiva.
La Consulta con la sentenza 177/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15, comma 3, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016 n. 6 per contrasto con gli arrticoli 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui introduce una moratoria sulle autorizzazioni agli impianti di produzione da energia eolica eccedente la competenza del legislatore campano.
Viene invocata la normativa europea più recente la quale esige che la procedura amministrativa si ispiri a canoni di rapidità; in tale contesto devono quindi confluire interessi correlati alla tipologia di impianto, quale, nel caso di installazioni energetiche da fonte eolica, quello, confliggente, della tutela del territorio nella dimensione paesaggistica.
È il giudice del luogo in cui si verifica una consistente perdita di reddito a essere competente a decidere sulle azioni di risarcimento del danno causato da condotte anticoncorrenziali. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 5 luglio 2018 nella causa C-27/17.