CIVILE
LA QUESTIONE Deve essere esclusa la valenza diffamatoria delle espressioni rese dai lavoratori nella chat whatsapp di un gruppo riservato, che siano manifestazioni della reazione soggettiva a condizioni di lavoro che, a torto o ragione, non vengono considerate soddisfacenti dal lavoratore e ove il linguaggio sia quello disinvolto e volgare che caratterizza ormai la comunicazione sui social network.
L’ANALISI DELLA DECISIONE Non è configurabile una condotta diffamatoria in un ambito privato, quale una chat riservata, ove l'accesso è consentito solo a membri predeterminati. Le conversazioni che avvengono tramite mailing list riservate, newsgroup o chat private devono essere tutelate ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, che stabilisce la segretezza della corrispondenza. I messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazione, non inoltrati ad una moltitudine indistinta, ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo […] devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile.
LA QUESTIONE Allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “ apprezzabile lasso di tempo ”, è risarcibile il danno biologico terminale consistente in un danno biologico da invalidità temporanea, al quale può sommarsi una componente di sofferenza psichica (cd. danno catastrofico).
L’ANALISI DELLA DECISIONE L’arresto in commento è di particolare interesse, in quanto il Giudice di prime cure , ricostruisce, come si legge nella motivazione della sentenza, l’istituto del risarcimento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al risarcimento del c.d. danno catastrofico, alla luce della più recente ed attenta giurisprudenza in materia.
PENALE
LA QUESTIONE Il sequestro d'ufficio disposto dalla p.g. di prodotti a base di cannabis sativa, convalidato dal p.m. sul presupposto che si tratti di corpo del reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4, T.U. Stupefacenti, deve ritenersi nullo se non venga prima effettuato l'accertamento tossicologico che ne dimostri l'efficacia psicotropa.
L’ANALISI DELLA DECISIONE Il Tribunale del riesame di Genova, dopo aver affrontato un’analisi particolarmente dettagliata della normativa in materia, ha dichiarato la nullità del sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria su alcuni prodotti a base di cannabis presso un esercizio commerciale.
LA QUESTIONE Integra il reato di cui all'art. 5, L. n. 645/1952 la manifestazione in luogo pubblico che, dietro un'apparente commemorazione di martiri del fascimo, celebri il movimento riproponendone i simboli con intento "vivificante" volto al proselitismo,
L'ANALISI DELLA DECISIONE La giurisprudenza della Suprema Corte ha seguito il solco tracciato dalla Corte costituzionale, delineando l'interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie ex art. 5 legge Scelba nel senso del pericolo concreto, escludendo la rilevanza penale delle mera manifestazione dell'ideologia fascista in sé, ma solo ove sussista la concreta idoneità alla ricostituzione del disciolto partito fascista alla stregua dell'apprezzamento dei canoni del momento e dell'ambiente in cui le manifestazioni fasciste sono compiute.
LA QUESTIONE I disturbi della personalità, non sempre inquadrabili nel novero delle malattie mentali, possono, a determinate condizioni, rientrare nel concetto di infermità, incidendo sulla capacità di intendere e di volere e dunque sull'imputabilità.
L’ANALISI DELLA DECISIONE La sentenza in rassegna concede la possibilità per esprimere alcune considerazioni di natura giuridica e scientifica sullo stato dell’arte che affligge e condiziona la giustizia penale nazionale nel momento in cui si accinge a valutare lo stato mentale dell’imputato e l’intelaiatura psicologica che sorregge il movente (tale si considera l’impulso psicologico alla commissione del reato), sano o insano che esso sia.
AMMINISTRATIVO
LA QUESTIONE La circolare n. 12396/2019 ha introdotto la specifica sanzione dell'esclusione dello studente che faccia uso del cellulare nel corso dell'esame di maturità. Il T.A.R. ha ritenuto pienamente rispettato il principio di legalità e che non vi sia contrasto fra la circolare e l'articolo 95, comma III del Regio Decreto 653/1925.
L’ANALISI DELLA DECISIONE I giudici leccesi pervengono alla seguente conclusione: le norme che il ricorrente riteneva fra loro in conflitto si integrano alla perfezione, in quanto è la stessa legge che demanda al Ministro il potere di determinare le modalità di svolgimento degli esami, incluse, dunque, le sanzioni disciplinari applicabili a comportamenti ritenuti fraudolenti o comunque non rispettosi delle regole imposte. In questo senso, la nota del MIUR del 6 giugno 2019 n. 12396, contemplante l'esclusione dello studente sorpreso a consultare il cellulare, è stata emanata nel pieno rispetto del principio di legalità e di conseguenza la sua applicazione al caso di specie è risultata pienamente legittima.