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EDITORIALE

A a Nella fase 2 serve una scelta di coraggio, la concentrazione del processo penale Covid-19, la complicata gestione della responsabilità sanitaria

Si discute da diverse settimane di scudi civili e penali legati alla responsabilità sanitaria a valle dell’emergenza covid-19. Non c’è ancora una norma ad hoc e secondo il professore Giovanni Comandé, in attesa che il legislatore detti linee guide specifiche, un ruolo decisivo sarà svolto dai professionisti che dovranno vagliare con grande oculatezza i casi sottoposti alla loro attenzione e dalla giurisprudenza nel lavorare all’edificio della responsabilità sanitaria.

LEGISLAZIONE

Sorveglianza ad hoc, visita medica con validità annuale e certificata

L’articolo 78 del Dl n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, contiene anche misure in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli. Inoltre, per far fronte all’urgente problema di reperimento della manodopera nei campi, il Parlamento ha prorogato al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri stagionali.

Richiedere attestato “Covid-free” è pratica commerciale scorretta

Il comma 2- bis , aggiunto dal Senato all’articolo 78 del Dl n. 18/2020, qualifica come pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi (non già del Codice del consumo ma) della direttiva UE n. 633/2019 (si veda il box pubblicato nella pagina seguente) la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 

Col pegno rotativo sulle Dop e Igt garantito accesso a credito agevolato

Tra le novità di maggiore interesse per gli operatori dell’agroalimentare spicca la possibilità - introdotta dal Parlamento con la legge di conversione n. 27/2020 - di sottoporre a pegno rotativo non possessorio tutti i prodotti a denominazione di origine o a indicazione geografica protetta, onde garantire l’adempimento delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola. Profittando della sedes emergenziale, il legislatore ha dunque generalizzato.

Semplificato l’iter per la mediazione, videoconferenza e accordo “a distanza”

La mediazione delle liti civili e commerciali anche in questo periodo di emergenza epidemiologica non si ferma utilizzando le potenzialità della telematica. I provvedimenti con i quali in questi ultimi mesi da un lato sono state adottate generali misure restrittive alla libera circolazione delle persone per il contenimento del contagio da Covid-19 e, dall’altro, per le stesse ragioni, sono state differite le udienze dei processi civili, non hanno impedito e non impediranno alle procedure di mediazione di svolgersi utilizzando modalità telematiche .

Con un dietro front del “giorno dopo” ridotta l’applicazione del remoto

La disciplina del Dl 18/2020 (cosiddetta “ Cura Italia ”) e le sue integrazioni previste dalla legge di conversione si occupato del tema della celebrazione di alcune udienze penali da remoto tramite piattaforme commerciali di conversazione, in deroga ai ben noti principi di immediatezza, oralità e pubblicità, sull’ovvio presupposto dell’inidoneità delle aule giudiziarie a preservare gli utenti dai pericoli di contagio.

Cause passano subito in decisione e giudizio senza avviso alle parti

La norma emergenziale in materia di processo amministrativo si concentra in prima battuta nell’articolo 84 del Dl n. 18 del 2020 (mentre per i due mesi successivi assume rilievo innovativo l’articolo 4 del Dl. 28 del 30 aprile 2020, su cui si veda infra ), il quale ha previsto una pluralità di riti con scadenze temporali. Come evidenziato dalle note direttive del Presidente del Consiglio di Stato (cfr. in specie quelle datate 20 aprile 2020), se il comma 1 della norma ha temporalmente esaurito i propri effetti, dal 16 aprile ha iniziato a trovare applicazione con le sue previsioni derogatorie il comma 5.

Decreto riaperture: ritorna dal 3 giugno la libera circolazione in tutto il territorio

Il cosiddetto "decreto riaperture" segna un altro passo avanti verso la completa riapertura delle attività dopo il periodo di blocco a seguito dell'esplosione della pandemia nel nostro Paese. Infatti, il provvedimento costituisce una "cornice" giuridica in cui opera il Dpcm 17 maggio 2020 e detta una serie di disposizioni valide per il periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020. In particolare, le prescrizioni riguardano gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali

Alle Regioni il compito di stabilire misure più o meno restrittive

Con l'adozione del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 si interviene direttamente sul complesso delle misure restrittive già adottate sia dalle autorità statali che da quelle delle autonomie territoriali (Regioni e Comuni); e, dall'altro lato, sempre in tema di disciplina collegata all'evoluzione dello stato dell'epidemia, si detta una riarticolata configurazione delle competenze dello Stato e degli enti territoriali

Sanzioni, per tutta la «Fase 2» resta il regime a doppio binario

Con l'articolo 2 del Dl 33/2020 viene confermato l'impianto politico-criminale "a doppio binario" progressivo, improntato alla valorizzazione della scalarità dell'offesa, composto di sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) per la generalità delle violazioni; sanzioni penali per l'inosservanza della (sola) misura della quarantena applicata al soggetto positivo al virus

GIURISPRUDENZA

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