Numero 46 -


Il divieto di lucro “copre” dal rischio di contaminazione

Architrave del ragionamento del Consiglio di Stato è il principio di gratuità del sangue umano, sancito nel nostro ordinamento dall'articolo 4 della legge n. 219 del 2005, a norma del quale «Il sangue umano non è fonte di profitto». Con questa norma lo Stato italiano si è mosso in linea con quanto gli consentiva la direttiva europea n. 2002/98/Ce.

Antonino Masaracchia

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