Numero 16 -


Il fallimento dell’esecutato giustifica la facoltà

Considerare la comunicazione resa dal terzo nel processo esecutivo come tamquam non esset in un diverso giudizio pur sempre inter partes desta pur sempre qualche dubbio, ove si osservi che una dichiarazione la quale riconosca un proprio debito costituisce pur sempre una ricognizione dell’esistenza dello stesso.

Eugenio Sacchettini

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