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Fallimento delle società: possibile aprire anche in Italia una procedura di insolvenza dopo quella principale all’estero

Non è preclusa l’apertura in Italia di una procedura di insolvenza secondaria di una società con unica sede legale e produttiva in Italia, successivamente alla apertura in Francia di una procedura di insolvenza principale della medesima società, ove in tale Stato è stato individuato, con precedente statuizione, il centro degli interessi principali (C.o.m.i., acronimo di centre of manine interests ), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, §1 del Regolamento n. 1346/2000, alla unica condizione però che detta società sia qualificabile come dipendenza.

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