Numero 32 -


Immobili pignorati: super semplificato l’iter di liberazione

L’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1, del Dl n. 59 ha modificato anche il successivo comma 4 dell'articolo 560, prevedendo che il custode, incaricato dell'attuazione del provvedimento di liberazione, vi provveda «secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».

Giuseppe Finocchiaro

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