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I metodi di certificazione della firma digitale

In tema di procedimento civile telematico, nel caso in cui un documento nativo digitale debba essere utilizzato in forma analogica è dunque l'attestazione del cancelliere - o dell' avvocato laddove costui si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/12 - non la presenza della coccarda, a certificare la presenza della firma digitale. Per eccepire l'irregolarità di una firma digitale apposta è necessaria una querela di falso e non sarà sufficiente un motivo d'impugnazione in un ordinario giudizio.

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