Numero 24 -


Se il fallimento viene “annullato” il creditore può riassumere l’azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore

Il singolo creditore può riassumere l'azione revocatoria ordinaria proposta, ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare, dal curatore fallimentare dopo l'interruzione determinata dalla perdita della capacità processuale dello stesso per intervenuta revoca del fallimento, giovandosi degli effetti sostanziali e processuali retroagenti alla data di notifica dell'atto di citazione originario.

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