Numero 29 -


Ricorribile solo in Cassazione l’ordinanza che definisce il procedimento sull’esistenza degli onorari chiesti dall’avvocato

Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato, in materia giudiziale civile, soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs 150/2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum , ma riguardi l' an della pretesa. Ne consegue che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 citato non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia a oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.

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