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Per la Corte costituzionale spese da compensare anche se sussistono gravi ed eccezionali ragioni

È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell’articolo 92 del Cpc nel testo modificato dall’articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 16, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 77/2018.

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