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Nella nozione di licenziamento per giustificato motivo rientra la soppressione del posto e l’impossibilità di ricollocazione

La verifica del requisito della «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. Principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza 10435/2018.

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