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Fallimento società “in house”: doppia azione di responsabilità, contro i vertici il giudice ordinario per danno erariale Corte dei conti

In caso di fallimento di una società cosiddetta in house (nella specie partecipata esclusivamente da un Comune), l‘azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei direttori generali esercitata dal curatore, ai sensi dell’articolo 146, comma 2, della legge fallimentare, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario senza precludere il possibile concorso della giurisdizione contabile in caso di azione di responsabilità promossa dal Procuratore della Repubblica presso la Corte dei conti. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 22406/2018.

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