Numero 49-50 -


Ammessa la domanda di arricchimento senza causa successivamente all’istanza di adempimento contrattuale

È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex articolo 2041 del codice civile proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata. Lo ha detto la Cassazione civile con la sentenza n. 22404 del 2018.

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