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Attività chirurgica: l’azienda sanitaria deve provare che il danno è stato causato dalla sola imperizia del medico

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l’onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell’operatore medico. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 24167/2019.

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