Numero 3 -


L'art. 1920, c. 3, c.c. come regola esegetica generale per gli strumenti finanziari con beneficiario terzo

L'ANALISI DELLA DECISIONE Il Tribunale, dopo aver tracciato la distinzione tra un'assicurazione sulla vita tout court e le polizze linked, aventi una più o meno forte vocazione finanziario-speculativa, statuisce, poco condivisibilmente, che il principio sancito dal comma 3 dell'art. 1920 c.c. è applicabile solo alle prime e non anche alle seconde, per cui, salvo che il contratto preveda diversamente, il contraente può mutare il destinatario finale di queste ultime in ogni momento e con ogni forma, anche con una disposizione testamentaria.

a cura di Luca Collura
Avvocato; cultore di diritto civile e dottorando di ricerca in "Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche" presso l'Università degli Studi di Enna "Kore"

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