Cancellazione voli: lo sciopero selvaggio non è circostanza eccezionale, il vettore deve risarcire

Lo sciopero selvaggio che procura ritardi e cancellazioni di voli, non può essere considerato come una circostanza eccezionale in quanto situazione legata alle normali misure di gestione delle aziende. Il vettore, non sussistendo una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento, sarà tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal diritto Ue. Lo stabilisce la Corte di giustizia con la sentenza 17 aprile 2018.

Marina Castellaneta

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