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Applicabile la richiesta di rescissione del giudicato solo quando è dichiarata l'assenza dell'imputato

Con la legge 28 aprile 2014 n. 67 è scomparsa la contumacia. Il nuovo assetto prevede che il processo in absentia dell'imputato possa essere celebrato soltanto in determinati casi, accomunati, nelle intenzioni del legislatore, dall'accertata conoscenza del procedimento o dall'accertata volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Fuori dei casi in cui è legittimo procedere in absentia, l'assenza dell'imputato conduce alla sospensione del procedimento e alla conseguente sospensione della prescrizione del reato.

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